A chi è rivolto
Descrizione
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Come fare
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:
Certificati diretti in Paesi esteri;
Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Altri certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe
L'art.33 del d.P.R. n.223/1989, prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, oltre che ai certificati di anagrafe e stto di famiglia, anche ogni altra informazione contenuta nell'ANPR.
Pertanto l'ufficio anagrafe, rilascia i seguenti certificati ANPR:
certificato anagrafico di nascita
certificato anagrafico di morte
certificato anagrafico di matrimonio
certificato di cancellazione anagrafica
certificato di cittadinanza
certificato storico di cittadinanza (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
certificato di esistenza in vita
certificato di residenza
certificato di residenza AIRE
certificato di stato civile
certificato di stato di famiglia
certificato di stato di famiglia e di stato civile
certificato di residenza in convivenza
certificato di stato di famiglia AIRE
certificato di stato di famgilia con rapporti di parentela
certificato di stato libero
certificato anagrafico di unione civile
certificato di contratto di convivenza
certificato storico di residenza alla data (limitatamente al periodo di iscrizione in ANPR)
Autocertificazioni
Puoi chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato. I certificati anagrafici sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. Nella sezione collegamenti è riportato il link per ricavare la documentazione che è possibile autocertificare.
Dati non certificabili
Non costituiscono materia di certificazione (art.35 del d.P.R. n.223/1989) le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti:
- la professione, arte o mestiere,
- la condizione non professionale,
- il titolo di studio,
- il domicilio digitale,
- la condizione di senza fissa dimora
- il titolo di soggiorno.
Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
Cosa serve
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962), ad eccezione che norma di legge non ne preveda l’esenzione.
Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.Per la certificazione non esente da imposta di bollo il costo del documento è di Euro 16,00 (imposta di bollo).
Tutti i cittadini possono richiedere online, per se stessi o per un componente della propria famiglia anagrafica, un certificato accedendo alla propria area personale del sito web ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
Cosa si ottiene
Ogni certificato viene prodotto in formato PDF non modificabile e ha una validità di 3 mesi dalla data di emissione. Riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e l’accettazione.
Tempi e scadenze
L’emissione del certificato anagrafico è immediata. Puoi scaricarlo subito oppure inviarlo a un indirizzo email o a un domicilio digitale sul portale ANPR.
Quanto costa
L’emissione di un certificato anagrafico è gratuita se l’uso per cui lo richiedi rientra tra i motivi di esenzione previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo di 16,00 €. Puoi pagare direttamente online, al momento della richiesta, tramite PagoPA.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 12/11/2024