Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, e succ. mod., sul riordinamento dei giudizi di Assise come modificato dall’art.3 delle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441;
RENDE NOTO
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio 2025, negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documenti allegati
A cura di
Ulteriori Informazioni
Ultimo aggiornamento
15/04/2025 17:01